L’aver occultato un cellulare all’interno di una autovettura, al fine di intercettare le conversazioni delle persone a bordo, non integra nè il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 515 bis c.p., in quanto l’autovettura non è qualificabile come luogo di privata dimora, nè quello di di installazione d’apparecchiature in grado di intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni tegrafiche o telefoniche, in quanto il cellulare occultato non sarebbe in grado di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono.
Nel caso di specie, la Corte ha, però, trasmesso gli atti al giudice di merito per valutare se tale condotta potesse integrare il reato di molestie.
(Cass. sezione V penale, sentenza 23 ottobre 2008 – 4 febbraio 2009, n. 4926)  
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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