L’attenuante del fatto di lieve entità non è incompatibile in astratto con l’aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore.
Invero, non può sussistere una incompatibilità logica in astratto tra aggravanti e attenuante specifica, ma solo una non concedibilità in concreto, valutati i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero la qualità e quantità delle sostanze. In altri termini, la questione non può essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la cessione di stupefacente a persona minorenne si realizza.
(Cass. penale, Sezioni Unite, 24 giugno – 5 ottobre 2010, n. 35737)
Con la presente pronuncia, le Sezioni Unite stabiliscono, in sostanza, la compatibilità dell’attenuante del fatto di lieve entità con tutte le aggravanti previste dalla legge ad eccezione di quella dell’ingente quantitativo ex art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90. Tale ultima aggravante è, difatti, strutturalmente incompatibile con l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.