L’articolo 104 del c.p.p. stabilisce che la persona arrestata in flagranza ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l’arresto, per cui l’interdizione di fatto dei colloqui della persona arrestata in flagranza di reato con il difensore, in difetto di un provvedimento dilatorio del giudice emesso su richiesta del pubblico ministero, costituisce violazione del diritto all’assistenza e, quindi, una nullità di carattere generale, a regime intermedio, rientrante nella previsione degli articoli 178, lettera c), e 180 del c.p.p., suscettibile di estendersi, a norma dell’art. 185, comma 1, del c.p.p., agli atti che ne dipendono e, in particolare, all’interrogatorio, qualora non venga eliminata mediante l’effettuazione del colloquio prima che l’atto consecutivo sia compiuto.

(Nella specie, la Corte ha comunque escluso che potesse essere validamente eccepita l’eccezione di nullità, giacché, pur essendo stato irritualmente inibito all’arrestato da parte della polizia giudiziaria di conferire con il proprio difensore senza provvedimento dilatorio del giudice, la nullità conseguentemente verificatasi non si era estesa agli atti successivi, perché, prima dell’udienza di convalida, l’arrestato era stato ammesso al colloquio con il proprio difensore, che aveva rifiutato; per l’effetto, doveva trovare applicazione il disposto dell’articolo 182 c.p.p., secondo cui non è legittimato a proporre l’eccezione di nullità l’avente diritto che non ha consentito l’eliminazione dei relativi effetti).
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 18 dicembre 2009 – 18 febbraio 2010, n. 6672)

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