Nel praticare la professione, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire l’unico fine della cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da disposizioni o direttive che non siano pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge e alle conseguenti relativeresponsabilità.

Ciò vale, in particolare, per le “linee guida” dettate dall’amministrazione sanitaria per garantire l’economicità della struttura ospedaliera (in ipotesi, per accelerare le dimissioni dall’ospedale non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico del paziente), onde il medico, che ha il dovere anche deontologico di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza, e si pone rispetto a questo in una posizione di garanzia, non sarebbe tenuto al rispetto di tali direttive, laddove risultinoin contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non potrebbe andare esente dacolpa ove se ne lasci condizionare, senza adottare le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente.
(Cass. penale sez. IV, sentenza 23 novembre 2010 – 2 marzo 2011, n. 8254)
 

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