In tema di responsabilità penale in ambito sanitario, si è espressa la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, affermando – tra l’altro – che il nuovo quadro disciplinare dettato dall’art.590–sexies cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 24 del 2017, in vigore dal 1 aprile 2017) non trova applicazione: – negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; – nelle situazioni concrete in cui tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; – nelle condotte che, sebbene poste in essere dell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le relative linee guida.
La seentenza in esame ha anche affrontato i problemi di diritto intertemporale, affermando che per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012 che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
(Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 20 aprile 2017, n. 28187)