La commercializzazione di semi per assumere rilievo penale deve, dunque, essere connaturata da un concreto ed individualizzante quid pluris, tale da eccedere la condotta di propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni contenute nella tabelle previste dall’art. 4”.
(Tribunale Ordinario di Firenze, G.I.P. Dott.ssa Belsito, sentenza 15 – 18 febbraio 2011, n. 266)
 

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