La rinuncia la mandato da parte del difensore opera appena sia portata alla conoscenza dell’autorità procedente senza che sia necessaria la comunicazione alla parte. In tal caso, il giudice deve provvedere alla nomina del difensore di ufficio.
(Cass. penale Sez. I, 4 febbraio – 1 marzo 2010, n. 8099)
 
La Giurisprudenza di legittimità sul punto è contrastante.
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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