La rinuncia la mandato da parte del difensore opera appena sia portata alla conoscenza dell’autorità procedente senza che sia necessaria la comunicazione alla parte. In tal caso, il giudice deve provvedere alla nomina del difensore di ufficio.
(Cass. penale Sez. I, 4 febbraio – 1 marzo 2010, n. 8099)