In linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite (sentenza 30 ottobre 2002, Carnevale), può configurarsi il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, dovendosi ritenere che assume la qualità di concorrente esterno nel reato suddetto la persona che, priva dell’affectio societatis e non essendo stabilmente inserita nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesim.
(Cass. Penale Sez. V, sentenza 11 dicembre 2009 – 1 febbraio 2010, n. 4123)

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