La configurabilità del reato di concussione non è esclusa per il fatto che l’agente abbia avuto di mira il soddisfacimento di un proprio diritto di credito, dovendosi al riguardo ritenere che l’avverbio “indebitamente”, presente nell’articolo 317 c.p., qualifichi, più che il contenuto della pretesa del concussore (la quale, quindi, potrebbe anche essere obiettivamente non illecita), le particolari modalità di richiesta e di realizzazione di detta pretesa.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 16 marzo – 5 agosto 2011, n. 31341)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Penale
Sentenza 16 marzo – 5 agosto 2011, n. 31341

[OMISSIS]La Corte di Appello di Ancona, con sentenza 8 gennaio 2009, confermava la decisione 13 dicembre 2006 del locale Tribunale, che aveva condannato G.Z., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis c.p., a perna ritenuta di giustizia in relazione al delitto di tentata concussione, perché, abusando della qualità e dei poteri di brigadiere della Guardia di Finanza, facendo ricorso anche alla minaccia di fare eseguire una verifica fiscale, aveva preteso da S.T., esercente in Senigallia attività alberghiera e di ristorazione, la restituzione della somma di euro 170,00 verstata dalla figlia e dal suo fidanzato quale quota di partecipazione al veglione doi capodanno 2004, al quale – in realtà – i predetti non avevano partercipato, non riuscendo nell’intento per il rifiuto opposto dalla T. (tra il gennaoio e il febbraio 2004).
Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza dell’imputato era provata dalle precise e attendibili testimonianze della T., della dipendente di costei M.P., dell’organizzatore del veglione C.M., nonché dalle ammissioni fatte dallo stesso imputato: costui si era presentato una prima volta in divisa presso la struttura alberghiera della T., per sollecitarle la restituzione della somma; aveva quindi effettuato una seconda visita in borghese, parlando direttamente con la T., e, al rifiuto di costei di assecondare la richiesta, aveva replicato che avrebbe fatto eseguire accertamenti fiscali presso l’azienda; aveva contattato telefonicamente anche il M., organizzatore del veglione, al quale aveva rivolto la stessa richiesta e, alla risposta negativa, aveva evocato possibili controlli fiscali da parte della Guardia di Finanza.
Emergeva, quindi, evidente, secondo la Corte territoriale, la indebita pressione psicologica esercitata sul soggetto passivo dall’imputato, che aveva, nel tentativo di conseguire il suo obiettivo, strumentalizzato la propria posizione di preminenza rispetto al privato e fatto uso distorto dei propri poteri pubblicistici.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giurdica del fatto, che andava inquadrato nel paradigma del tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione (artt. 56, 393 e 61 n. 9 c.p.), con conseguente improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla configurabilità del tentativo di concussione, che doveva essere escluso per inidoneità della condotta contestatagli a determinare uno stato di costrizione o di induzione del soggetto passivo, con l’effetto che doveva operare la causa di non punibilità di cui all’art. 49, comma secondo, c.p.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
La sentenza in verifica fa buon governo della legge e riposa su un apparato argomentativo che dà conto, in maniera esaustiva e logica, come si evince da quanto innanzi sintetizzato, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
Corretta è la qualificazione giuridica del fatto, che non può essere ricondotto nella fattispecie del tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, aggravto ex art. 61 n. 9 c.p.
Non può escludersi, infatti, il tentativo di concussione nell’ipotesi in cui l’atto di prevaricazione del pubblico ufficiale sia finalizzato al soddisfacimento di un proprio credito o del credito di un terzo come privato (nella specie, la figlia e il fidanzato di costei).
Prescindendo da ogni considerazione circa l’effettiva sussistenza o meno, sotto il profilo civilistico, di tale credito, osserva la Corte che, in tale ipotesi, il pubblico ufficiale doveva fare ricorso ai mezzi ordinari predisposti dall’ordinamento, per fare valere la pretesa di natura privatistica, e non avvalersi della sua posizione nella prospettiva di procurarsi, in tal modo, un vantaggio indebito.

Il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, fa leva sull’asserita inesistenza, per lo meno nella sua prospettazione soggettiva, dell’indebito.
Deve, in contrario, rilevarsi che l’avverbio “indebitamente”, presente nella norma incriminatrice di cui all’art. 317 c.p., qualifica, piuttosto che il contenuto della pretesa del concussore – la quale potrebbe essere anche non obiettivamente illecita -, le particolari modalità di richiesta e di realizzazione della pretesa medesima. Si versa, pertanto, nel tentativo di concussione, se il pubblico ufficiale, sia pure per conseguire un proprio diritto, ponga in essere atti diretti ad influire sulla controparte, strumentalizzando lo ius imperii di cui egli è titolare e squilibrando, così, in proprio favore, la par condicio che deve caratterizzare ogni rapporto privatistico.
Non può neppure findatamente parlarsi di tentativo inidoneo di concussione, soltanto perché la minaccia di verifica fiscale rivolta dall’imputato alla T. si sarebbe rivelata priva di qualsiasi forza intimidatrice, considerato che la posizione, sotto il profilo fiscale, dell’azienda gestita dalla seconda, come emerso successivamente, era assolutamente regolare.
Ai fini della sussistenza del tentativo dell’illecito in esame, infatti, l’adeguatezza della condotta dell’agente deve essere apprezzata attraverso la cosiddetta prognosi postuma, che impone al giudice di collocarsi idealmente nel momento in cui è stata posta in essere la condotta, per accertare se questa si presentava in concreto adeguata rispetto al fine, nel senso di avere l’idoneità a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione.
L’abuso da parte di un sottufficiale della GdF della qualità e dei poteri di cui è investito, facendo valere la propria posizione di preminenza e paventando verifiche fiscali, per realizzare una pretesa creditoria di natura privata nei confronti di altro soggetto, è certamente atto idoneo a costringere o indurre quest’ultimo a soddisfare la richiesta, a prescindere dal verificarsi di un effettivo stato di soggezione della vittma, in difetto del quale non viene meno il reato.
E’ sufficiente, infatti, che la condotta del pubblico ufficiale abbia determinato una situazione idonea in astratto a generare quello stato di soggezione o di timore, a nulla rilevando che non si verifichi la consumazione del reato per la resistenza opposta dal soggetto passivo, atteggiamento quest’ultimo che provoca l’arresto dell’iter di consumazione del reato alla fase del tentativo.
Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
[OMISSIS]

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