La recidiva c.d. obbigatoria, prevista dall’art. 99, comma 5, c.p., ricorre ogniqualvolta un soggetto recidivo commetta un nuovo delitto compreso tra quelli indicati nell’art. 407, comma 2, c.p.p. a nulla rilevando se il delitto per cui vi è stata precedente condanna sia anch’esso incluso nell’elenco del citato art. 407.
(Cass. Sezione I Penale, 23.09.2010-11.10.2010, n. 36218)