La scelta della difesa di acconsentire all’acquisizione degli atti di indagine, finalizzata unicamente allo snellimento dell’attività processuale, non determina la sanatoria, ai sensi dell’art 183 cod. proc. pen., di eventuali nullità dell’atto e non fa venir meno il diritto di eccepirne l’inutilizzabilità.
(Cass. Sez. 4^ Penale, sentenza 16/01 – 05/02/2020, n. 4896)
L’acquisizione della prova su accordo delle parti è un istituto che risulta pacificamente differente rispetto al giudizio abbreviato. I due istituti sono infatti disomogeni e non assimilabili, dal momento che gli accordi che possono intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento, non escludono il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i propri mezzi di prova secondo l’ordinario ed ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale.
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