La mancata autorizzazione al consulente tecnico di parte ad assistere all’esame testimoniale comporta una lesione del diritto di difesa sotto il profilo dell’assistenza e rappresentanza dell’imputato. Si tratta, però, di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dopo l’emissione dell’ordinanza con il quale il Giudice dispone l’esclusione del consulente alla partecipazione all’esame testimonile (nel caso di specie si trattava dell’esame testimoniale della persona offessa minore di età in un procedimento per violenza sessuale).
(Cass. penale Sez. III, 9 giugno – 16 settembre 2009, n. 35702)
La Corte ha ritenuto di che l’esclusione del consulente tecnico non potesse integrare una nullità di tipo assoluto in quanto, in ogni caso, l’assistenza dell’accusato era stata garantita dalla presenza del difensore. Si è in presenza, quindi, di una attenuazione del diritto difensivo che deve essere immediatamente eccepita.