Configura una nullità assoluta il rigetto dell’istanza del rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire allorquando l’imputato abbia dovuto scegliere tra due dibattimenti ed abbia comunicato tempestivamente l’impedimento.
In tali casi non è necessario specificare nell’istanza di rinvio le ragioni per le quali l’imputato ha deciso di comparire nell’altro dibattimento.
(Cass. penale Sez. VI, 19.2.2009 – 31.3.2009, n. 14207)