L’unica ipotesi nella quale è possibile un effetto estensivo oggettivo degli effetti della querela è quella in cui la persona offesa formuli una richiesta di punizione in relazione ad una condotta idonea ad integrare una pluralità di fatti reato, cioé nell’ipotesi di un concorso formale, la quale darebbe luogo ad una contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p.

(Cass. Sez. 6^ Pen. – sentenza 07-23/10/2020, n. 29546)
L’estensione della già avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell’art. 516 c.p.p., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontà della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall’art. 124, comma primo c.p., decorrente dalla data della nuova contestazione.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

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