Ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della “cosa”, il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo avere accertato la buona fede dell’indagato, ha l’obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro; infatti, una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea a escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso.
(Cass. penale Sez. II, sentenza 26 giugno – 16 luglio 2013, n. 30662)
(Cass. penale Sez. II, sentenza 26 giugno – 16 luglio 2013, n. 30662)