La Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione rimette le parti innanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia in materia di proprietà delle cose in sequestro, data la natura non decisoria bensì meramente ordinatoria della statuizione.
(Cass. Penale Sez. Prima, sentenza 25 giugno – 9 luglio 2018, n. 31088)
La Suprema Corte ha messo in evidenza come tutte le questioni sulla proprietà dei beni in sequestro, seppure non possano essere considerate pregiudiziali in senso proprio perché la decisione su di esse non condiziona la decisione sulla decisione dell’imptazione, sono certamente pregiudiziali in senso logico, dato che la loro soluzione è necessario antecedente della decisione sulla restituzione dei beni. Esse però sono sottratte alla regola della valutazione incidentale del giudice penale e questi, quale che sia lo stato del procedimento, ne rimette la decisione al giudice civile. Così il legislatore ha ritenuto di contemperare l’esigenza di speditezza e di celerità nel processo penale con quella di evitare il pericolo di decisioni contrastanti in settori partic olarmente rilevanti, quale è la materia del diritto di proprietà.