Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il decreto di sequestro probatorio, così come l’eventuale decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione in ordine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
(Cass. Sezioni Unite Penali, sentenza 19 aprile – 27 luglio 2018, n. 36072)

Nella fattispecie i Giudici del Supremo Consesso hanno rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro avverso l’ordinanza del Riesame con la quale era stato annullato il decreto di sequestro probatorio di alcuni immobili nell’ambito di procedimento per reati edilizi.
E’ stata ritenuta sufficientemente motivata l’ordinanza del Tribunale del Riesame, la quale, dopo avere premesso che la motivazione addotta dal Pubblico Ministero a sostegno della convalida del provvedimento di sequestro probatorio dava atto che “quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato” e che “in particolare trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini”, poneva correttamente in rilievo la inidoneità di tale argomentazione ad esplicitare, come necessario, la sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine e, dunque, la sostanziale assenza di motivazione.
In particolare, è stato evidenziato come nello stesso ricorso presentato dall’Organo Inquirente fossero presenti i richiami testuali al contenuto dei verbali di sequestro e di tutte le indicazioni ivi riportate analiticamente afferenti alle difformità dei magazzini e degli appartamenti sequestrati riscontrate dagli Operanti rispetto alla concessione edilizia (ciò che giustificherebbe gli addebiti mossi agli indagati); indicazioni tali da rendere de visu non necessario un sequestro degli immobili come corpo di reato ai fini dell’accertamento dei reati edilizi e di falso per i quali si procede.

Testo integrale sentenza