Con l’intervento normativo realizzato dal legislatore attraverso il D.L. 26 giugno 2014, art. 8, è stato modificato l’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, prevedendosi come ulteriore caso in cui non può essere applicata o mantenuta la misura della custodia cautelare in carcere, quello in cui il giudice ritenga che con la sentenza di condanna, pronunciata all’esito del giudizio, la pena comminata non sarà superiore a tre anni.
(Cass. Penale Sez. Feriale, sentenza 22 luglio – 27 ottobre 2014, n. 44789)

Corte Suprema di Cassazione
Sezione Penale Feriale
Sentenza 22 luglio – 27 ottobre 2014, n. 44789

sul ricorso proposto da:
M.S., nato in (OMISSIS);avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Roma in data 12.5.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;

udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale FRATICELLI Mario, che ha concluso come da verbale;
udito per il ricorrente il difensore di fiducia, avv. Giordano Carla, del Foro di Roma, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza emessa il 12.5.2014 il tribunale del riesame di Roma, adito ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello proposto da M.S., avverso l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Roma, in data 31.3.2014, aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione con altra meno afflittiva della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del suddetto M., imputato del delitto di furto in abitazione aggravato, in relazione al quale egli era stato tratto in arresto il (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando la mancanza ovvero la contraddittorietà della motivazione dell’impugnata ordinanza, con cui non è stata fornita adeguata risposta al rilievi difensivi sul mancato accoglimento dell’istanza di modificazione dello stato cautelare, con particolare riferimento al decorso del tempo di durata della misura e della sussistenza delle condizioni per sostituire la misura cautelare in esecuzione con quella degli arresti domiciliari, ivi compresa la disponibilità manifestata dal ricorrente di sottoporsi al cd. “braccialetto elettronico”.
2.1. L’avv. Giordano, inoltre, in sede di discussione chiedeva al Collegio di verificare l’applicabilità al caso in esame del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, art. 8.
3. L’impugnata ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame al giudice dell’appello cautelare.
Ed invero, con l’intervento normativo realizzato dal legislatore attraverso il D.L. 26 giugno 2014, art. 8, è stato modificato l’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, prevedendosi come ulteriore caso in cui non può essere applicata o mantenuta la misura della custodia cautelare in carcere, quello in cui il giudice ritenga che con la sentenza di condanna, pronunciata all’esito del giudizio, la pena comminata non sarà superiore a tre anni.
Trattandosi di questione, che, peraltro, non poteva essere affrontata dal tribunale del riesame in sede di appello, essendo la decisione impugnata antecedente alla menzionata modifica legislativa, che implica una valutazione di merito, preliminare ad ogni valutazione sulla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare imposta all’imputato, essa dovrà essere affrontata dal giudice dell’appello cautelare, in sede di rinvio.
6. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, l’impugnata ordinanza va annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la impugnata ordinanza con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.
La corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014.