Nel reato di danneggiamento deve escludersi l’aggravante della minaccia di cui all’art. 635, comma 2, c.p. quando la stessa è pronunziata dopo che l’autore è già passato alle vie di fatto; in tal caso la minaccia non può avere alcun effetto intimidatorio sulla vittima essendo la stessa già assoggettata all’altrui aggressione.
(Tribunale di Roma – Giudice Iannolo, sentenza 1.4.2010)