Il G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Roma, ha fatto piena luce sul quadro normativo vigente in materia di D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazione sportive) risultante dalla combinazione del provvedimento legislativo d’urgenza e del successivo atto di conversione (D.L. 22/08/2014 n. 119, convertito dalla legge 17/10/2014 n.146): l’imposizione della prescrizione di cui al comma 2 dell’art. 6 della legge 401/1989 (obbligo di presentarsi presso l’ufficio di P.G. in concomitanza con le partite disputate dalla squadra) si applica ai “recidivi” amministrativi nella misura da 5 ad 8 anni solo se la condotta è di gruppo, altrimenti vale la forbice “classica” che va da 1 a 5 anni.
(Tribunale di Roma, GIP Dott. A. ARTURI, ordinanza 22 ottobre 2015)
Testo integrale ordinanza (Avv. Lorenzo Contucci)