E’ nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio privo del deposito da parte del cancelliere o del segretario, poiché il Pubblico Ministero, quando è chiamato a convalidare atti di coercizione personale o reale con provvedimenti che devono essere adottati – a pena di inefficacia – in un termine perentorio e comunicati dalla segreteria e per i q1uali è implicita la necessità dell’attestazione dell’ausiliario che renda certo che la decisione è stata resa nel termnie previsto dalla legge, si applica la disposizione contenuta nell’articolo 128 c.p.p.
(Tribunale di Roma, Sezione Riesame, ordinanza 19-22/ maggio 2017 in proc. 268/2017 RG Seq.)