Il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell’aviso ex art. 415 bis c.p.p. vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Suprema Corte di Cassazione
Sezione Seconda Penale
Sentenza 9 febbraio – 1 marzo 2010, n. 8029
[OMISSIS]
Con sentenza in data 12 maggio 2006, la Corte di Appello di Firenze, confermava la sentenza del Tribunale di Prato, in data 4 luglio 2006, che aveva condannato B.G. alla pena di mesi tre di reclusiobe ed euro 300,00 di multa per il reato di ricettazione di un ciclomotore.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto di appello in punto di nullità del decreto di citazione a giudizio effettuato con il rito degli irreperibili, senza che venisse rinnovato il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. dopo la mancata notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L’art. 160 c.p.p., comma 1, dispone che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare ovvero, quando questa manchi – come nel caso di specie – con la chiusura delle indagini preliminari.
Il successivo comma 2 prevede, poi, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronunzia della sentenza di primo grado.
Il comma 3 prevede, infine, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio, cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
Dalla lettura delle citate disposizioni si deduce che il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità è una situazione transitoria ed eccezionale dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ha inteso rivestirla di particolari cautele (art. 160, comma 4, c.p.p.) e limitarne l’efficacia ad ogni fase o grado del procedimento.
Il problema posto all’attenzione di questa Corte è quello di accertare se il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero per la notifica all’indagato dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., debba essere rinnovato (con conseguenti nuove ricerche) ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. Penale Sez. Unite, 29 maggio 2002, n. 28807) che il decreto in esame ha una ducplice funzione: da una parte costituisce esercizio dell’azione penale con l’effetto di concludere la fase delle indagini preliminari, dall’altra con la sua notificazione all’imputato ed alle altre parti è l’atto di impulso che segna l’inizio di una nuova fase processuale, quella del dibattimento, tant’è che il “decreto di citazione a giudizio, che è l’atto con il quale il pubblico ministero esercita l’azione penale … produce effetti anche indipendentemente dalla sua notificazione, tanto che, come è stato precisato in giurisprudenza, interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione … e non già dalla sua notificazione”.
Risovendo lo specifico quesito che qui ne occupa, la prima sezione di questa Corte (Cass. Penale Sez. I, sentenza n. 5698 del 2003) ha affermato il principio che la chiusura delle indagini preliminari di cui all’art. 160 c.p.p., comma 1, non coincide con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del pubblico ministero, e che di conseguenza ai fini della vocatio in iudicium dell’imputato, che si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario che il pubblico ministero emetta un nuovo decreto di irreperibilità, secondo quanto previsto dall’art. 160 c.p.p., comma 2.
La seconda sezione di questa Corte, con recenti e ripetute decisioni (Cass. Penale Sez. II, n. 29914/2007; Cass. Penale Sez. II, n. 35078/2007; Cass. Penale Sez. II, n. 18576/2009) ha, invece, affermato l’opposto principio che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Questo collegio ritiene di condividere tale consolidato orientamento.
L’art. 415 bis c.p.p. è stato inserito nel codice di procedura penale dalla legge 16.12.1999, n. 479, con l’evidente intenzione di consentire all’indagato che non abbia avuto notizia del procedimento penale e delle investigazioni effettuate a suo carico, di conoscere gli atti, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare eventuali investigazioni difensive e di fornire, tramite un eventuale interrogatorio, la sua versione dei fatti.
L’avviso della conclusione delle indagini riveste, altresì, una funzione “sollecitatoria” nel senso che il pubblico ministero può disporre, entro termini assai rigorosi, nuove indagini in conformità alle richieste dell’indagato, indagini che potranno essere utilizzate nel procedimento se compiute nel termine previsto o prorogato dal giudice, ancorché sia decorso il termine previsto per l’esercizio dell’azione penale.
L’art. 160 c.p.p., modificato da ultimo dalla legge 479/1999 e, quindi, in epoca di molto anteriore all’inserimento dell’art. 415 bis c.p.p., deve, quindi, essere interpretato alla luce della lett. e) della ratio della disposizione normativa da ultimo richiamata: da un lato, infatti, il legislatore, sul presupposto che la irreperibilità deve essere considerata una situazione del tutto eccezionale, dalla quale deriva una compressione del diritto di difesa, ne ha disciplinato l’efficacia circondandola di particolari cautele (art. 160, comma 4) e circoscrivendone l’efficacia, contrariamente a quanto avveniva con il codice abrogato, ad ogni grado o fase del procedimento; dall’altro, ha voluto assicurare all’indagato, con l’inserimento dell’art. 415 bis c.p.p, una sicura conoscenza del procedimento e una consapevole partecipazione della difesa anche nei casi in cui le indagini preliminari si siano concluse senza l’adozione di “atti garantiti” che abbiano eventualmente richiesto l’invio dell’informazione di garanzia di cui all’art. 369 c.p.p., durante le indagini.
Alla luce di tale quadro normativo, ben può condividersi l’affermazione di questa sezione che ha ritenuto che il decreto di irreperibilità emesso per la notificazione dell’aviso ex art. 415 bis c.p.p. vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Infatti, la lettera della norma non solo autorizza ma addirittura impone tale conclusione, facendo riferimento alla notifica di un avviso con il quale il pubblico ministero comunica all’indagato “la conclusione delle indagini preliminari”, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria, con facoltà per l’indagato e il difensore di prenderne visione ed estrarne copia.
Ne consegue, con tutta evidenza, che in tale fase non essendoci più “in corso” le indagini preliminari, non può farsi riferimento all’art. 160 c.p.p., comma 1, che prevede la cessazione di efficacia del decreto emesso “nel corso delle indagini preliminari”: il decreto di irreperibilità è stato infetti emesso “dopo” la conclusione delle indagini preliminari e non può essere certo assimilato a quello emesso per le finalità investigative indicate dall’art. 160, comma 1, c.p.p..
Peraltro, anche la ratio della norma appare pienamente rispettata sol considerando che il decreto di irreperibilità per la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., viene emesso, di regola, in prossimità temporale al decreto di citazione a giudizio, quando la situazione di fatto che riguarda l’indagato non può aver subito modifiche di rilievo; e, nella specie, a conferma di tale affermazione, si osserva che il decreto di irreperibilità era stato emesso in data 6 ottobre 2003 e cioè meno di tre mesi prima della data in cui era stato poi notificato il decreto di citazione diretta a giudizio (22 dicembre 2003).
In mancanza di “nuove indagini” eventualmente disposte dal pubblico ministero a seguito di richiesta dell’indagato, o anche della sola richiesta di interrogatorio, sarebbe perlatro del tutto irragionevole richiedere per la notifica del provvedimento che dispone il giudizio un nuovo decreto di irreperibilità, che sarebbe meramente reiterativo di quello precedentemente emesso.
Va quindi affermato il principio di diritto già affermato da questa sezione che il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini dell’avviso di conclusione delle indagini vale anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
[OMISSIS]