Il provvedimento di revoca del decreto di pagamento dei compensi al difensore di persona già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti è opponibile ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(Cass. Sez. 4^ Pen. – 26/02/2019-02/03/2020, n. 8182)

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il principio già formulato con riferimento al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso di cui all’art. 81 d.P.R. 115 del 2002, deve essere esteso anche all’ipotesi di impugnazione del provvedimento con il quale il Giudice procedente revochi il decreto di pagamento dei compensi al difensore di soggetto già ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

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