Sono stati introdotti nel codice penale il reato di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura (art. 613-ter). La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio costituisce una fattispecie aggravata del delitto di tortura. In particolare, l’articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.