Non determina nullità degli atti successivi, che siano stati compiuti con l’assistenza di un difensore di ufficio, l’omessa trasmissione alla competente autorità giudiziaria, da parte della polizia giudiziaria, della nomina del difensore di fiducia fatta dall’indagato con dichiarazione inviata al medesimo ufficio di p.g. procedente, perchè la nomina del difensore di fiducia, per produrre effetti, deve essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
(Cass. Sez. III Penale, 3 marzo – 7 giugno 2010, n. 21391)