L’individuo sottoposto a misura cautelare di tipo custodiale deve ritenersi titolato, in costanza di restrizione, del potere immediato di agire innanzi al Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art.35 ter ord. pen., per la detenzione patita in condizioni di contrasto con la previsione dell’art.3 CEDU, non potendosi ritenere ostativa a tal fine la condizione di giudicabile. La previsione del secondo comma secondo periodo, dell’art.35 ter o.p. va letta in una interpretazione costituzionalmente orientata, come l’introduzione di un rimedio pecuniario “alternativo” in tutte le ipotesi in cui, in presenza del “trattamento non conforme ” non vi sia la possibilità per il Magistrato di Sorveglianza di operare una immediata riduzione della pena.
Cass. sez. 1, n. 35122 del 14.06.2017 (dep. 17.07.2017)