La finalizzazione alla cessione della sostanza stupefacente, in caso di semplice detenzione, deve essere oggetto di prova rigorosa ed indefettibile da parte dell’accusa. A tal fine, il superamento degli indici quantitativi indicati dalla legge deve essere considerato alla stregua di una delle possibili fonti di prova piuttosto che quale elemento costitutivo del reato.
(Tribunale di Roma – GUP Minunni, Sentenza 21 maggio – 7 giugno 13, n. 1257)
Testo integrale sentenza