Le richieste del difensore di differimento dell’udienza, motivate dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze ovvero da contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelate dall’ordinamento mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituiscono, tuttavia, impedimento in senso tecnico, in quanto non discendenti da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività difensiva.
Ne consegue che, in tali ipotesi, non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento.
(Cass. Pen. Sez. I, 1 dicembre 2008, n. 44609 – ric. Errante)