Al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. Nella menzionata udienza camerale la presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599, comma secondo, c.p.p., che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa dele essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento.
(Cass. Pen. Sez. IV, 12 agosto 2008, n. 33392 – ric. Menoni).