In tema di diffamazione, deve ritenersi sussistente il requisito della comunicazione con più persone anche nel caso in cui l’offesa all’altrui reputazione sia contenuta in uno scritto in busta chiusa destinato ad una pubblica autorità, atteso che la detta autorità non può limitarsi a prenderne visione ma deve assumere, se doverosa, ogni conseguente iniziativa, a cominciare dalla sua fascicolazione, sì da dar luogo fatalmente alla diffusione del contenuto dello scritto ad altri soggetti.
(Cass. Penale Sez. V, sentenza 16 giungo – 28 luglio 2011, n. 30166)

 
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Quinta Penale
Sentenza 16 giungo – 28 luglio 2011, n. 30166
 
[OMISSIS]
Il Tribunale di Cagliari, in riforma della pronuncia del giudice di pace, assolveva [OMISSIS] dal reato di diffamazione perché il fatto non costituisce reato.
L’imputata aveva inviato una missiva in busta chiusa al Presidente del Tribunale per i Minorenni di quella città, accusando la [OMISSIS] di essersi resa autrice di falso in atto notorio. Ella pertanto non si era rappresentata la diffusione della missiva stessa.
Ricorre la parte civile, allegando violazione di legge e vizio di motivazione: il plico non recava la dicitura ” riservata” o “personale” e la mittente esprimeva l’intento che altri sapesse chi era [OMISSIS].
L’invio ad una pubblica autorità di un reclamo diffamatorio ne comporta inevitabilmente la diffusione, a causa degli adempimenti formali necessari per portarlo a conoscenza del destinatario.
Il ricorso è fondato.
Irrilevante è la circostanza che lo scritto sia stato inviato in busta chiusa (senza, peraltro, indicazione esclusiva del destinatario, contrassegnata dalle locuzioni “riservata”, “personale” od altre consimili).
Vero è che ogniqualvolta uno scritto offensivo della reputazione altrui sia inviato ad una pubblica autorità, quest’ultima è tenuta non solo a prenderne visione, ma anche ad assumere ogni iniziativa, se doverosa, sia sotto il profilo penale, sia sotto quello disciplinare.
Non può che risultare speciosa, pertanto, la distinzione fra la missiva “riservata” e quella non qualificata tale.
La fascicolazione dello scritto e le possibili conseguenti iniziative del funzionario preposto all’ufficio comportano fatalmente la diffusione della comunicazione lesiva.
Ed è ben arduo ipotizzare che l’autore dello scritto diffamatorio si rappresenti l’evenienza che lo stesso rimanga confinato nel ristretto ambito del destinatario, quasi a titolo confidenziale, come se esso mittente potesse governare lo spazio di diffusione dello scritto.
La sentenza impugnata va annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà alla liquidazione delle spese in favore della parte civile per il processo penale.
[OMISSIS]
 
 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.