In tema di competenza per territorio nei casi di diffamazione via Internet, attesa la difficoltà di utilizzare criteri oggettivi unici, individuati secondo le regole generali dettate dagli articoli 8 e 9, comma 2, c.p.p., come quelli di pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore, di collocazione del server, il giudice competente potrà essere individuato ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.p., che lo indica in quello della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.
(Cass. Penale Sez. I, sentenza 15 marzo – 26 aprile 2011, n. 16307)