Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 147 del codice penale, nella parte in cui non prevede, oltre alle tassative ipotesi espressamente indicate, la possibilità del rinvio dell’esecuzione della pena quando quest’ultima debba avvenire in condizioni contrarie al senso di umanità, per contrasto con gli artt. 27, co. 3, e 117, co. 1, della Costituzione, quest’ultimo nella parte in cui recepisce l’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848; e con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, che tutelano, rispettivamente, la dignità della persona umana come valore inviolabile, la razionalià giuridica e la coerenza costituzionale.
(Tribunale di Sorveglianza di Venezia, ordinanza 13 febbraio 2013)

Testo integrale ordinanza

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