Il reato di illecito trattamento dei dati personali (ex art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 vigente ratione temporis) realizzato in forma di diffusione dei dati protetti , resi ostensibili ai frequentatori di un social network attraverso il loro inserimento, previa creazione di un falso profilo, sul relativo sito, ha natura di reato permanente, caratterizzandosi per la continuità dell’offesa arrecata dalla condotta volontaria dell’agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dell’altrui sfera personale mediante la rimozione dell’account.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 28 maggio – 17 ottobre 2019, n. 42565)

Testo integrale sentenza

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