La semplice mancanza del contrassegno Siae non ha, di per sé, valore probatorio né indiziario dell’illecita duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi che ne sono sprovvisti. (Fattispecie relativa a reato commesso prima del 21 aprile 2009, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, che ha “ripenalizzato” la mancanza di contrassegno.
(Cass. penale, sez. III, sentenza 22 ottobre – 20 novembre 2009, n. 44892)

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