Le modifiche di maggiore interesse apportate al codice penale dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 e in vigore dall’8 agosto 2009:
art. 61 c.p. comma 5: “l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche con riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
art. 112 c.p. comma 4: “per chi, fuori dal caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza”;
art. 135 c.p.: “Quando, per qualsisasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva”;
art. 341-bis c.p.: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata e se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.
Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto“;
art. 393-bis c.p.: “Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni“;
art. 625 c.p. comma 8-bis): “se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto“;
art. 625 c.p. comma 8-ter): “se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro“;
art. 628 c.p. comma 3-bis): “se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’art. 624-bis“;
art. 628 c.p. comma 3-ter): “se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto”;
art. 628 c.p. comma 3-quater): “se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Le circostanza attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti“;
art. 640 c.p. comma 2-bis): “se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, numero 5)“.