In materia di disturbo del riposo delle persone, oggetto dell’accertamento in sede penale è la potenzialità del rumore a investire un numero indeterminato di persone o quantomeno alla generalità di coloro che sono a diretto contatto con la fonte di disturbo.
Ne deriva quindi che, se i rumori non superino la normale tollerabilità o non sia oggettivamente possibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, il fatto deve essere inquadrato nell’ambito dei “rapporti di vicinato”, disciplinati dal codice civile.
(Tribunale di Bari, Sez. 1^ penale, sentenza 24 marzo 2010, n. 492, Giudice Morfini)