Con riferimento al combinato disposto dell’art. 242, comma 1, c.p.p. e dell’art. 143, comma 2, c.p.p., nell’ipotesi di produzione in giudizio di documenti in lingua straniera, il giudice ha senz’altro l’obbligo di farli tradurre e non può rifiutarne l’acquisizione od ometterne la valutazione per il solo fatto che gli stessi non sono redatti in lingua italiana.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittima l’ordinanza dichiarativa della contumacia disposta dal Giudice di merito che, a fronte di un certificato medico redatto in lingua francese, ometteva di valutarne il contenuto solo perché scritto in lingua straniera.
(Cass. penale Sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 875)

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