Quando l’esplosione del colpo di pistola non può che palesarsi allo stesso agente come un mero, irresponsabile azzardo, si è di fronte non alla colpa con previsione (rappresentazione della astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà), ma al c.d. dolo eventuale (rappresentazione della concreta possibilità di realizzazione del fatto, con accettazione del rischio – e quindi volizione – di esso).
(1^ Corte di Assise di Appello di Firenze, sentenza 1 dicembre 2010 – 28 febbraio 2011, imp. Spaccarotella)

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