“Il Giudice, sentite le parti, dato atto dell’opposizione del pubblico ministero, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per nullità dell’ 415 bis conseguente a nullità dell’elezione di domicilio effettuata in modo del tutto generico ed in incertam personam a favore dell’avvocato che sarebbe stato nominato difensore d’ufficio ma ancora non era stato indicato, in violazione tra l’altro specifica oltre che dei principi circa l’elezione di domicilio atto di volontà in base al quale, e soltanto in base al quale, viene individuata la persona fisica che riceverà gli atti successivi in luogo della persona imputata o interessata, e in luogo diverso da quello della sua abitazione e comunque in deroga ad ogni corrispondenza fra la reperibilità del domicilio, dimora residenza del soggetto e il luogo ove la notifica presso la persona nominata avviene, atto formale, a contenuto necessariamente completo e non completabile sulla base di indicazioni successive, come nel caso di specie avvenuto, successivamente indicandosi il nominativo di difensore d’ufficio non precedentemente nominato, con conseguente nullità di ordine generale concernente l’intervento dell’imputato, rilevabile anche d’ufficio prima della sentenza di primo grado, tra l’altro in assoluta violazione dell’articolo 62 delle disposizioni di attuazione che specificamente prevede che nell’eleggere il domicilio a norma dell’articolo 161 del codice l’imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario il che evidenza come ogni altra elezione sia inidonea ad essere elezione di domicilio”.
(Tribunale Ordinario di Venezia – Giudice Tretantovi, Ordinanza 8.5.2007 – Est. Trentanovi)