Con riferimento alla esimente della legittima difesa, affinchè sussista la richiamata proporzione tra offesa e difesa, occorre effettuare un confronto valutativo, con giudizio ex ante, sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell’aggredito sia fra i beni giuridici in conflitto.
Ne consegue che il requisito della proporzione viene comunque meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorchè la consistenza dell’interesse leso (la vita della persona, integrante in sè l’uomo) sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l’integrità fisica) ed il danno inflitto con l’azione difensiva (la morte dell’offensore) abbia un’intensità ed un’incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (lesioni personali). Doppio confronto valutativo per la proporzione tra offesa e difesa
(Cass. sez. I, 26 novembre – 11 dicembre 2009, n. 47117)