Omicidio a seguito di incidente stradale, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal G.U.P. presso il Tribunale di Roma,  con la quale si era affermata la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 575 c.p. con dolo eventuale, la Prima Corte di Assise ha ritenuto la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo).

“La Corte ritiene che per la sussistenza del dolo eventutale non è sufficiente che possa qualificarsi irragionevole l’aver l’agente confidato nel non verificarsi dell’evento, ma è necessario provare che l’agente abbia in concreto previsto quel determinato evento poi verificatosi. Tale previsione, poi, proprio per assumere i caratteri della concretezza, presuppone che l’agente abbia percepito effettivamente, ed in tempo utile per diversamente determinarsi, l’insorgere degli elementi fattuali che hanno portato al verificarsi, nel caso, dello scontro.”

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