Se il difensore di ufficio indicato come domiciliatario non accetta detta veste come consentito dal comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen. (come introdotto della legge n. 103 del 2017) e l’imputato non provvede ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile.
(Cass. Penale Sez. II, sentenza 3 maggio – 25 giugno 2019)