L’erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria irreperibilità qualificata dalla consapevolezza che il provvedimento restrittivo è stato o può essere emesso, determina la nullità degli atti conseguenti, in specie della citazione a giudizio e della sentenza contestualmente pronunciata, che pertanto deve essere annullata senza rinvio.
(Cass. Pen. Sez. I, 17 dicembre 2008 – 5 febbraio 2009, n. 5032)