Con una interesse e completa sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto il punto in tema di errore diagnostico in ambito sanitario e momento di consumazione del reato di lesioni colpose derivanti da colpa professionale medica.
(Cass. Penale Sez. 4, sentenza 21 febbraio – 28 maggio 2019, n. 23252)

Dopo avere chiarito in premessa che i reati commissivi mediante omissione (definiti altresì “omissivi impropri”) si consumano nel momento di verificazione dell’evento, e dunque che, nella fattispecie, i giudici del merito avevano correttamente affermato che il reato doveva ritenersi consumato nella data in cui, mediante metodica diagnostica, è stata clinicamente accertata la lesione tumorale maligna, il Collegio ha ribadito il principio secondo il quale in tema di colpa professionale medica l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
Con particolare riferimento alla intempestiva diagnosi tumorale, si è sancito che la stessa costituisce causa dell’evento dannoso in quanto “la stessa scienza medica (…) sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie tumorali e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività dell’accertamento” e che c’è responsabilità penale anche quando l’omissione del sanitario contribuisca alla progressione del male.

Testo integrale sentenza

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