Il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste, ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma – e delle domande “nocive” – finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiche gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinita della risposta – è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. A maggior ragione, detto divieto deve applicarsi al Giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte.
(Cass. Sez. 4^ Pen. – sentenza 06/02-19/052020, n. 15331)
TESTO INTEGRALE SENTENZA