In tema di esecuzione, la regola secondo cui, allorquando i provvedimenti da eseguire siano stati emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, opera anche nel caso in cui il giudice sia il Tribunale per i Minorenni, in quanto la competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni è circoscritta alla fase di cognizione o a quella di esecuzione che attenga a sole sentenze minorili.
(Cass. Penale Sez. I^, sentenza 18 giugno – 23 luglio 2014, n. 32858)