Il Procuratore generale della Corte di appello non ha titolo per impugnare i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice dell’esecuzione, in quanto unico legittimato all’impugnazione è il Pubblico Ministero che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo.
(Cass. Penale Sez. 1^, sentenza 11 gennaio – 8 febbraio 2013, n. 6324)
Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)
Esecuzione penale e potere di impugnazione
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