In tema di restituzione delle cose sottoposte a sequestro, il provvedimento pronunciato de plano dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 667, comma quarto, c.p.p., non è ricorribile per cassazione, poiché in tal caso è consentito proporre opposizione dinanzi lo stesso giudice che lo ha pronunciato nelle forme previste dall’art. 666, commi terzo e ss., c.p.p.;
peraltro, in applicazione del principio di conservazionedegli atti, il ricorso irritualmente proposto deve qualificarsi come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
(Cass. Pen. Sez. VI, 23 giugno 2008, n. 25615 – ric. Montinaro)