La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare in carcere nei reati reati associativi o nei delitti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. non opera qualora manchi una motivazione puntuale in ordine al considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato.
(Cass. Sez. 6^ Pen. – sentenza 04/05/21-19/05/2021, n. 19863)
La Corte di Cassazione, pur dando atto dell’esistenza di un diverso orientamento secondo cui, in caso di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. o per i reati aggravati ex art. 416-bis 1 c.p., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, ha ritenuto che, allorquando sia trascorso un considerevole lasso di tempo tra il fatto e l’applicazione della misura, il Giudice è obbligato a motivare puntualmente su tale elemento.
La Corte ha specificato che l’obbligo di motivazione deve essere rispettato laddove esista un significativo lasso temporale tra il momento di adozione del provvedimento genetico della misura cautelare e l’epoca di commissione dei reati contestati, e, soprattutto, se, come nel caso sottoposto alla sua attenzione, la difesa abbia rappresentato una serie di circostanze specifiche indicative di un teoricamente possibile allontanamento dell’indagato dai contesti di criminalità organizzata in cui quelle condotte delittuose erano state tenute.
“La dimostrazione della rescissione di ogni legame tra il soggetto considerato e l’associazione di stampo mafioso alla quale egli risulti aver aderito potrebbe costituire una forma di “prova diabolica”, che é corretto, in una logica di favor libertatis, richiedere solo nei casi in cui la presunzione fissata dall’art. 275 c.p.p., comma 3, sia particolarmente intensa in ragione delle caratteristiche del sodalizio criminale esaminato e della natura del legame esistente tra l’indagato e quel gruppo organizzato” .