Con la sentenza n.52551 depositata il 18.12.2014 la I^ Sezione della Corte di Cassazione ha “rimeditato e superato” il proprio precedente orientamento (Sez. 1 n. 13499 del 9/03/2011, Rv. 249865) in merito all’estinzione delle pene accessorie a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova a servizio sociale, pervenendo alla diversa conclusione ermeneutica dell’estinzione automatica delle stesse, in forza della sentenza n. 5859 del 27/10/2011 delle Sezioni Unite che – con riguardo al tema speculare della condanna agli effetti della recidiva – ha affermato il principio per cui della condanna alla pena espiata nelle forme dell’art. 47 ord. pen. non deve tenersi conto come precedente in grado di produrre gli effetti previsti dall’art. 99 cod. pen.
Pertanto, poiché l’art. 20 cod. pen. definisce testualmente le pene accessorie come effettu penali della condanna, che conseguono di diritto alla stessa, deve concludersi che le pene stesse rientrano tra gli effetti automaticamente estinti dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale in forza del disposto dell’art. 47, comma 12, O.P.
(Cass. Pen. Sez. I^, sentenza 18 dicembre – 29 settembre 2014, n. 52551)